LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 25, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 19 febbraio 2009 n.6.
Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati.
Art. 1 - Finalità
1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, è consentito:
a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti;
b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;
c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale.
3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito a condizione che gli edifici interessati:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ultimati, secondo la definizione di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanati;
b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'articolo 7;
d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico.
4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a permesso di costruire.
5. È fatta salva la possibilità per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) sottotetto: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale;
b) seminterrato: piano la cui superficie laterale si presenta parzialmente controterra, per una percentuale comunque non superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
c) interrato: piano la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;
d) porticato: superficie, a piano terra o a livello stradale, con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presuppone il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offre protezione alle pareti dell'edificio su cui esso si apre, dotata di copertura e solaio e delimitata da colonne o pilastri portanti;
e) volume urbanistico: volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, depurato dei volumi non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali, perché considerati volumi tecnici e volumi interrati;
f) volume trasformabile: prodotto ottenuto moltiplicando l'area di tutte le superfici di un edificio passibili di recupero o riutilizzo ai fini della presente legge, per le relative altezze.
Art. 3 - Interventi di collegamento interno
1. Gli interventi per realizzare un collegamento diretto tra l'unità abitativa e
locali sovrastanti, sottostanti o contigui, che consistono in apertura di
botole, scale ovvero nella realizzazione di altra opera idonea a migliorare la
fruibilità di tali locali o a favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, sono subordinati alla
presentazione della denuncia di inizio di attività (DIA).
Art. 4 - Recupero dei sottotetti ad uso residenziale
1. Negli edifici di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono consentiti interventi
di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero all'uso residenziale dei
sottotetti, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i
requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene,
nonché i seguenti requisiti:
a) altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20, ridotta a m. 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40 per la superficie relativa;
b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40, per la superficie relativa;
c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità;
d) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura. Per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nel rispetto del diritti dei terzi.
4. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile, secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.
Art. 5 - Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani
seminterrati o interrati
1. È consentito il recupero dei piani seminterrati e interrati ad uso terziario
o commerciale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettate le
prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e le seguenti condizioni:
a) altezza interna dei locali non inferiore a m. 2,70;
b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio;
d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario o commerciale dei piani seminterrati e interrati non devono comunque comportare:
a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
b) cambio d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.
3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 6 - Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato
1. È consentito il recupero dei piani porticato ad uso terziario o residenziale,
purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i normali requisiti
di abitabilità e di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene e le
seguenti condizioni:
a) quota rialzata rispetto al piano terra di almeno m. 0,50, o anche al di sotto del piano stradale purché il piano portico insista su locali destinati ad altro uso;
b) altezza interna minima non inferiore a m. 2,70;
c) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie di pavimento, per gli ambienti di uso quotidiano, ad esclusione dei servizi igienici per i quali deve essere prevista la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
d) rispetto delle normative vigenti in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
e) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotte capacità motorie;
f) rispetto del rapporto tra volumi delle nuove realizzazioni e superfici di parcheggio da individuare nell'ambito del lotto di appartenenza del fabbricato.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo residenziale o terziario dei piani porticato non devono comunque comportare:
a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni già approvate;
b) cambio di destinazione d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.
3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 7 - Standard urbanistici
1. Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale di cui all'articolo 4, il
riutilizzo di piani seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, di
cui all'articolo 5, e il recupero dei porticati ad uso residenziale o terziario
di cui all'articolo 6 sono ammessi in deroga ai parametri e agli indici
urbanistici vigenti e adottati.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi nel caso in cui il volume trasformabile non ecceda il 20 per cento del volume urbanistico dell'intero edificio.
3. In caso di deroga ai limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la possibilità di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.
4. Limitatamente alle ipotesi di interventi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 - Disposizioni finali
1. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la
presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Molise.